Ordinanza Sindacale n. 7 del 10 giugno 2025 – Prescrizioni antincendio 2025
Ordinanza Sindacale n. 7 del 10 giugno 2025 – Prescrizioni antincendio 2025
Si rende noto alla cittadinanza che, in attuazione delle Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025 – Aggiornamento 2025 (Delib. G.R. Sardegna 5/48 del 13 febbraio 2025), il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha emanato l’ordinanza n. 7/2025 al fine di prevenire i rischi di incendio boschivo, tutelare la pubblica incolumità e salvaguardare il patrimonio ambientale e turistico comunale. Il provvedimento si applica durante il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, fissato dal 1 giugno al 31 ottobre 2025.
- I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all’interno dei propri confini;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno a i fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
Il mancato adempimento di tali obblighi, anche in assenza del verificarsi di un incendio, costituisce violazione dell’ordinanza e delle normative vigenti.
I controlli sono demandati alla Polizia Locale e alla Compagnia Barracellare. In caso di inadempienza scatterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 353/2000 e dall’Allegato D delle Prescrizioni regionali e la possibile esecuzione d’ufficio degli interventi di ripulitura da parte del Settore 5 – Manutenzioni, con addebito dei costi ai responsabili.
Il testo integrale, comprensivo di cartografia e prontuario sanzionatorio, è disponibile sull’Albo Pretorio online del Comune di Alghero.
Il testo integrale, comprensivo di cartografia e prontuario sanzionatorio, è disponibile sull’Albo Pretorio online del Comune di Alghero.
“World Triathlon Championship Series Alghero 2025” ordinanza di modifica alla circolazione stradale per domani, sabato 31 maggio
Alghero, 30 maggio 2025 – Domani, sabato 31 maggio, si terrà nel centro cittadino di Alghero la manifestazione sportiva denominata “World Triathlon Championship Series Alghero 2025”, che porterà in città un centinaio di atleti, accompagnatori e un grande pubblico di appassionati. La Polizia Locale ha disposto un’ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale in tutte le vie del centro interessate dalle gare delle frazioni podistica e ciclistica. Il divieto di transito per la gara ciclistica per la giornata di sabato riguarda le seguenti vie : VIA GARIBALDI (intera semi carreggiata lato mare), con chiusura nel tratto compreso tra la rotatoria posta all’intersezione tra la Via Lido-Garibaldi-Don Minzoni-Castelsardo e la Banchina Dogana ingresso area portuale; SCALO TARANTIELLO; VIA SASSARI, tratto compreso tra Via Catalogna traversa e Via Venti Settembre, compresa Piazza Porta Terra; VIA VENTI SETTEMBRE, tratto compreso tra Via Sassari e Piazza Sulis; PIAZZA SULIS, LUNGOMARE DANTE, LUNGOMARE VALENCIA, giro di boa in prossimità dell’intersezione con Viale della Resistenza; LUNGOMARE VALENCIA; LUNGOMARE DANTE, nel tratto compreso tra Via Città di Perpignan e Via Manzoni; VIA GRAMSCI, nel tratto compreso tra Via Manzoni e Via Petrarca; VIA PETRARCA, nel tratto compreso tra Via Gramsci e Via Fratelli Kennedy; VIA FRATELLI KENNEDY, nel tratto compreso tra Via Petrarca e Via Carducci; VIA CARDUCCI, nel tratto compreso tra Via Fratelli Kennedy e Via Giovanni Ventitreesimo; VIA GIOVANNI VENTITREESIMO, nel tratto compreso tra Via Carducci/Via Mons. A. Ciuchini e Via Venti Settembre; VIA CAGLIARI; VIA GARIBALDI (intera semi carreggiata lato numerazione civica dispari nel tratto compreso tra Via Catalogna e Via Spano), VIA GARIBALDI (altezza intersezione Via Spano ingresso porto) per giro di boa e ripetizione del medesimo percorso per n°9 volte per un totale di 40 km. Per la gara podistica il divieto riguarda VIA GARIBALDI (intera semi carreggiata lato mare), con chiusura nel tratto compreso tra la rotatoria posta all’intersezione tra la Via Lido-Garibaldi-Don Minzoni-Castelsardo e la Banchina Dogana ingresso area portuale; SCALO TARANTIELLO; VIA SASSARI, tratto compreso tra Via Catalogna traversa e Via Venti Settembre (inclusa Piazza Porta Terra), VIA VENTI SETTEMBRE, tratto compreso tra Via Sassari e Piazza Sulis, PIAZZA SULIS, BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, nel tratto compreso tra Piazza Sulis e Via Cavour – giro di boa, BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, nel tratto compreso tra Via Cavour e Piazza Sulis; PIAZZA SULIS, VIA VENTI SETTEMBRE, tratto compreso tra Piazza Sulis e Via Sassari, VIA SASSARI, tratto compreso tra Via Venti Settembre e Via Catalogna traversa (inclusa Piazza Porta Terra), SCALO TARANTIELLO; VIA GARIBALDI (intera semi carreggiata lato numerazione civica dispari nel tratto compreso tra Via Catalogna e Via Spano), VIA GARIBALDI (altezza intersezione Via Spano ingresso porto)
Olbia, ordinanza sindacale per Carnevale
Ordinanza carnevale
17/02/2023 – Martedì 21 febbraio p.v. in occasione del “Carnevale olbiese 2023”, si terrà la tradizionale sfilata dei carri allegorici nel territorio comunale.
«Siamo felici di poter accogliere questa manifestazione, dopo gli anni di limitazioni dovuti alla pandemia – afferma il sindaco Settimo Nizzi – .Come sempre, è importante divertirsi con giudizio e nel rispetto delle regole per evitare incidenti. Per questo, abbiamo emesso la consueta ordinanza».
Dalle ore 14,00 alle ore 21,00 del giorno 21 febbraio 2023, nell’area individuata quale percorso per la sfilata dei carri allegorici (via Escrivà, via Principe Umberto, via Genova, il lungomare di Olbia, via Redipuglia sino alla rotonda di via Roma), sono vietati il consumo, la detenzione e la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine.
I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica.
E’ fatto inoltre divieto di utilizzo di spray urticanti e similari.
Partita Olbia-Torres Sassari. L’ordinanza del sindaco Settimo Nizzi per evitare disordini.
30 settembre 2022 – Mercoledì 5 ottobre p.v. si disputerà allo stadio comunale Bruno Nespoli la partita di Coppa Italia Olbia-Torres Sassari.
«In occasione del derby si prevede l’afflusso di un numero elevato di spettatori e la possibile presenza nell’area adiacente o limitrofa allo stadio di una rilevante concentrazione di tifosi. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Occorre garantire che la partita si svolga correttamente contenendo i possibili disordini, prevedendo quanto necessario per assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’incontro, evitando il più possibile nella zona esterna dello stadio il consumo degli alcolici e dei superalcolici, il cui abuso in questi contesti può costituire un pericolo per la sicurezza pubblica, nonché prevedere il divieto di utilizzo di lattine e contenitori di vetro per le bevande».
L’ordinanza prevede quindi che nel raggio di 500 metri dall’impianto sportivo sede dello svolgimento dell’incontro di calcio il giorno 05 ottobre 2022, dalle ore 18.00 alle ore 02.00:
• divieto di detenzione e consumo, nonché di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcooliche, sia in forma fissa che ambulante;
• divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine, di plastica, in contenitori tetra brik che possano costituire pericolo;
• divieto di consumo e detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine, di plastica, in contenitori tetra brik e in qualsiasi altro contenitore che possa essere utilizzato impropriamente.
• i pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione, nonché i titolari di licenza ambulante, dovranno somministrare le bevande da asporto consentite (analcoliche) esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica.
• è vietato detenere e consumare bevande di qualunque genere nell’area indicata, se non contenute in bicchieri di carta o di materiale compostabile.
Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall’articolo 7 bis comma 1 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.
Olbia: ordinanza N°123/2022
Olbia: Ordinanza di chiusura del Parco Urbano Fausto Noce nel Comune di Olbia a causa di condizioni meteorologiche avverse
ALGHERO, ORDINANZA SINDACALE OBBLIGO MASCHERINA ALL’APERTO. RISPONDE SARTORE CON UN VIDEO.
Pubblicata oggi l’ordinanza del Sindaco Mario Conoci n° 52 che prevede l’obbligo di uso della mascherina in tutti i luoghi all’aperto in condizioni contingenti che determinino assembramenti.
“Considerato che i recenti dati relativi al Covid 19 evidenziano la necessità di elevare l’attenzione e le misure di prevenzione e raccomandando che la misura principale è soprattutto la vaccinazione – è scritto nell’ordinanza – al fine di contenere la diffusione del virus sono disposte le seguenti misure di prevenzione” :
1) è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto, allorquando le circostanze e le situazioni contingenti determinino assembramenti tali da richiedere l’impiego dei suddetti dispositivi, nei seguenti giorni e con i seguenti orari:
– dalle ore 16.00 alle 22.00 di ciascun giorno dal 23 al 24 dicembre (compreso) e dalle 10.00 alle 22.00 di ciascun giorno dal 25 al 26 dicembre (compreso);
– dalle ore 16.00 alle 22.00 di giovedì 30 dicembre e dalle 10.00 del 31 dicembre fino alle ore 02.00 del 1° gennaio 2022;
– dalle ore 16.00 alle ore 22.00 di giovedì 6 gennaio 2022;
2) non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie esclusivamente:
a) i minori di età inferiore ai sei anni;b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi;c) le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;d) i soggetti che svolgono attività sportiva e motoria;3) restano ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale e quelle previste per i casi in cui non sia
in allegato il testo dell’ordinanza pubblicata oggi
