Ordinanza Sindacale n. 7 del 10 giugno 2025 – Prescrizioni antincendio 2025

Ordinanza Sindacale n. 7 del 10 giugno 2025 – Prescrizioni antincendio 2025

Si rende noto alla cittadinanza che, in attuazione delle Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025 – Aggiornamento 2025 (Delib. G.R. Sardegna 5/48 del 13 febbraio 2025), il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha emanato l’ordinanza n. 7/2025 al fine di prevenire i rischi di incendio boschivo, tutelare la pubblica incolumità e salvaguardare il patrimonio ambientale e turistico comunale. Il provvedimento si applica durante il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, fissato dal 1 giugno al 31 ottobre 2025.

  • I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all’interno dei propri confini;
  • i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno a i fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
  • i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
  • i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  • i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Il mancato adempimento di tali obblighi, anche in assenza del verificarsi di un incendio, costituisce violazione dell’ordinanza e delle normative vigenti.

I controlli sono demandati alla Polizia Locale e alla Compagnia Barracellare. In caso di inadempienza scatterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 353/2000 e dall’Allegato D delle Prescrizioni regionali e la possibile esecuzione d’ufficio degli interventi di ripulitura da parte del Settore 5 – Manutenzioni, con addebito dei costi ai responsabili.

Il testo integrale, comprensivo di cartografia e prontuario sanzionatorio, è disponibile sull’Albo Pretorio online del Comune di Alghero. 

Il testo integrale, comprensivo di cartografia e prontuario sanzionatorio, è disponibile sull’Albo Pretorio online del Comune di Alghero.




Punta Giglio, prescrizioni del Parco sui lavori. Lunedi sopralluogo

Impartite dall’Ente Parco alla cooperativa “Quinto Elemento” le prescrizioni  operative da rispettare in fase di cantiere per la massima attenzione alle componenti ambientali ed in particolare alle specie nidificanti. Richiesto il piano settimanale di avanzamento del cantiere che dovrà essere preventivamente approvato dall’Ente Parco. Il riscontro sul campo di eventuali criticità comporterà la interruzione dei lavori del cantiere. Lunedì mattina 22 marzo previsto un sopralluogo del Parco e del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. 

Massima l’attenzione dell’Ente Parco sull’andamento dei lavori del cantiere di Punta Giglio. Considerato l’alto livello di attenzione dell’opinione pubblica e della comunità algherese sulle questioni ambientali riguardanti l’intervento di restauro, risanamento conservativo, rifunzionalizzazione e allestimento museale dell’ex Batteria S.R. 413 in località Punta Giglio, la direzione dell’Ente Parco informa che eserciterà un alto livello di sorveglianza sull’andamento dei lavori del cantiere in stretto raccordo con il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, a partire da un primo sopralluogo già programmato tra la Direzione del Parco e la Direzione del Servizio territoriale di Sassari per la giornata di Lunedi mattina 22 marzo. In attuazione delle proprie funzioni di prevenzione e vigilanza l’Ente Parco, ai sensi delle legge regionale 4/1999, ha impartito questi giorni alla Cooperativa “Quinto Elemento” una serie di precisazioni e di specificazioni interpretative, da adottare in fase di cantiere.

A garanzia del massimo rispetto delle componenti ambientali (flora e fauna) e delle prescrizioni già impartite dall’Ente Parco è stato chiesto alla cooperativa “Quinto Elemento” di fornire un piano di cantiere settimanale da sottoporre preventivamente a nulla osta da parte dello stesso Ente Parco.La nota inviata dal Parco precisa in primo luogo l’esigenza del rispetto delle disposizioni contenute nel recente regolamento del SIC ITB 010042 approvato con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 1007613-16 del 03/11/2020, con particolare riferimento all’articolo 9, commi 7 ed 8, dello stesso Regolamento. Con riferimento alla prescrizione di ordine generale impartita dall’Ente Parco che prevede che tutte le attività di cantiere che si attuano a meno di 100 metri dal margine di falesia dovessero essere interrotte nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 30 settembre viene precisato che tale formulazione, espressa in termini generali a scopo precauzionale, vada ora verificata punto, punto, dai tecnici dell’Ente Parco, con riferimento allo specifico avanzamento dei lavori di cantiere. Il riscontro di eventuali criticità comporterà l’interruzione dei lavori del cantiere. A tale fine, precisa l’Ente Parco, di avere completato la terza stagione di monitoraggio dei procellariformi presenti nel parco di Porto Conte e nell’AMP di Capo Caccia – Isola Piana, e di avere a disposizione l’analisi completa dei dati di mappatura di tutti i siti puntuali di nidificazione. Alla luce di tali acquisizioni, il Parco afferma che allo stato attuale nel tratto di falesia compreso fra Capo Bocato e La Piana: a) non sono stati rinvenuti siti di nidificazione di Puffinus yelkouan e i censimenti notturni all’ascolto di quest’anno hanno dato esito negativo, pur in presenza di imponenti raft all’imboccatura della baia di Porto Conte; b) nei due anni precedenti l’unico sito occupato per la nidificazione da parte di Calonectris diomedea è la cavità censita al catasto con n. 0892 SA/SS dove peraltro sono stati trovati tre nidi nella stagione 2020c) non sono presenti siti di nidificazione di Hydrobates pelagicus. In ragione di tali conoscenze l’Ente Parco ha impartito le seguenti prescrizioni da rispettare in fase di cantiere: 1. tutte le attività che si conducano ad una distanza euclidea inferiore a 100 metri dall’imboccatura della cavità censita al catasto con n. 0892 SA/SS, regolarmente provvista di placchetta identificativa del catasto speleologico regionale, devono essere specificate in un piano di cantiere settimanale da sottoporre preventivamente a nulla osta da parte dell’Ente Parco. L’Ente Parco inoltre ha comunicato alla cooperativa “Quinto Elemento” che si riserva di esprimersi in senso più restrittivo anche su altri tratti di falesia in ragione di eventuali nuove acquisizioni dalle proprie attività di monitoraggio del territorio




ORDINANZA SINDACALE N. 20 del 05/06/2019 OGGETTO: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2019 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 17/2 DEL 3/5/2019

IL SINDACO

PREMESSO che:
1. I terreni, i lotti incolti, recintati e non, siti sia all’interno che all’esterno del centro urbano, nonché nell’agro, a causa della presenza di vegetazione incolta, cespugli ed arbusti, creano problemi di natura igienica e sono motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, favorendo altresì il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che insetti nocivi e fastidiosi, causando disagi a persone e animali.
2. L’abbandono e l’incuria da parte dei privati dei terreni, posti sia all’interno che all’esterno del centro urbano, possono determinare un proliferare della vegetazione, che soprattutto nel periodo estivo sono causa di potenziali incendi con conseguente, grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni.
DATO ATTO che sono vigenti dal mese di maggio 2019 le Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019 – Aggiornamento 2019, e che numerosi proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, sia nel centro urbano che nell’agro, non hanno ancora provveduto alla integrale, costante e continua pulizia della vegetazione presso le suddette aree.
RITENUTO quindi indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro cittadino.
CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, quali giardini, aree incolte, lotti inedificati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un’attività di mantenimento di dette aree.
VISTA la D.G.R. n. 13/6 del 14 marzo 2017 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano Regionale Antincendio (PRAI) 2017-2019”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 17/2 del 3 maggio 2019 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019 finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi.
DATO ATTO che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” (Art. 3 Allegato alla D.G.R. n. 17/2 del 3.5.2019).
ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. 241/90.
VISTI:
– l’art.21 – ter della legge n.241/90.
– l’art.50, comma 5 e art. 54, comma 4, 7 e, D.L.vo 267/2000.
– l’art.2/lett. c) del D.M. 05.08.2008.
– l’art.15 della legge 24 febbraio 1992 n.225.
– l’art.182 comma 6 bis e art.255 del D.L.vo 03.04.2006 n.152.
– l’artt.449 e 650 del Codice Penale.
– Il Capo III del D.L.vo n.139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi.
– La Legge del 21 novembre 2000 n.353 “Legge quadro in materia di prevenzione incendi”.
– La Legge n.265/1999 art.12.
– La D.G.R. n. 17/2 del 3.5.2019.
– La D.G.R. n. 20/32 del 30.5.2019.

ORDINA

a) I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
b) I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.
c) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati.
d) I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
e) I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono intervenire per l’intero lotto con l’eliminazione della vegetazione erbacea secca e di qualsiasi altro materiale secco.
I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dalla Delibera della G.R. 17/2 del 3.5.2019 provvedendo, nei modi stabiliti dalla normativa in vigore, alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la pulizia e al loro smaltimento.

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni previste dall’art. 25 della D.G.R. 17/2 del 3 maggio 2019 “Prescrizione Regionali Antincendi 2017/2019 – Aggiornamento 2019” e dall’allegato E – Prontuario delle sanzioni amministrative – comma 3: – pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto.

DEMANDA

Per l’attuazione della presente ordinanza:
1. Al Comando di Polizia Locale (organo accertatore) di provvedere all’individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.
2. Al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Qualità urbana e alle imprese di provvedere, con l’assistenza della Forza Pubblica e previo invio da parte del Comando di Polizia Locale dell’elenco dei soggetti da esso individuati con i dati identificativi di ciascuno e il riferimento ai relativi mappali, all’esecuzione d’ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, come individuati dall’organo accertatore, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l’intervento d’ufficio.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante:
– Pubblicazione all’albo pretorio del comune;
– Affissione di manifesti sulle bacheche comunali;
– Inserimento nel sito istituzionale www.comune.alghero.ss.it;
– Informazione agli organi di stampa locali.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
– Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’Albo Pretorio, al TAR nei termini previsti dall’art.2 e segg. della Legge n.1034/1971.
– Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.8 e segg. del D.P.R. n.1199/1971.