Sassari: Coronavirus, nuova ordinanza sindacale

Coronavirus, nuova ordinanza sindacale

Sarà in vigore dal primo ottobre e, oltre a confermare le prescrizioni già previste a Sassari, limita alle 22 l’orario per terminare gli intrattenimenti musicali nei locali. È la nuova ordinanza firmata oggi dal sindaco Gian Vittorio Campus. Un modo per sottolineare ancora una volta l’importanza di evitare gli assembramenti. Un provvedimento che vuole porre l’attenzione anche dei più giovani sulla necessità di divertirsi senza diventare un pericolo per la salute propria e altrui. La speranza del primo cittadino è che sia uno strumento utile per sensibilizzare le persone, limitare gli assembramenti e incentivare il rispetto della distanza interpersonale di un metro. Un passaggio che si auspica sufficiente per evitare il passo successivo, che potrebbe essere la chiusura dei locali. Ancora una volta, dunque, si punta sulla sensibilizzazione della cittadinanza a comportamenti responsabili e si sottolinea come anche eventuali ulteriori limitazioni delle libertà dipendano prima di tutto dalle scelte di ciascuno sul rispetto delle semplici regole per il contrasto al coronavirus: usare la mascherina, evitare gli assembramenti, mantenere la distanza di almeno un metro, igienizzare frequentemente le mani.

Nell’ordinanza, che sarà in vigore da giovedì, si legge che «i piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarietà e temporaneità, occasionali, marginali ed accessori, non configuranti attività di pubblico spettacolo in senso stretto, svolti sia all’interno che all’esterno dei pubblici esercizi, nelle attività in cui si somministrano o si commercializzano alimenti e bevande e all’interno dei circoli privati dovranno cessare perentoriamente alle 22».

Il provvedimento conferma anche quanto già disposto nelle scorse settimane: «è ulteriormente protratto l’obbligo sull’intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea od occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico».

Nel testo si legge anche una specifica sugli obblighi in capo agli esercizi di ristorazione: resta l’obbligo di annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, ma si osserva che «il suddetto obbligo si considera adempiuto con l’annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all’occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l’identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze”

a questo link trovate il testo integrale http://servizionline.comune.sassari.it:8080/jalbopretorio/AlboPretorio?servizio=allegato&idDocumentale=173048




Olbia: Ordinanza sindacale n° 80 del 28.07.2020

Ordinanza n. 80 del 28.07.2020




Alghero: Parametri a norma – acqua potabile, ordinanza sindacale

l’Ats comunica la conformità. Acqua potabile in città. 

Rientrano i valori dei cloriti riscontrati alti nei giorni scorsi. Pubblicata l’ordinanza di revoca del divieto  

Pubblicata questo pomeriggio l’ordinanza sindacale con la quale viene revocata con decorrenza immediata l’Ordinanza Sindacale del 9 luglio che disponeva il il divieto di utilizzo dell’acqua di rete, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, alle utenze ricomprese nell’abitato di Alghero nonché a quelle servite dalla stessa condotta idrica il cui punto di campionato è rappresentativo, ovvero le vie Escrivà de Balaguer e via Mazzini.

L’ordinanza firmata dal Sindaco Mario Conoci oggi, n° 22 del 14 luglio, prende atto della nota acquisita al protocollo del Comune stamattina prot. n. 50039/2020, con la quale l’ATS di Sassari, Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione, ha comunicato che i controlli effettuati sull’acqua ad uso potabile risultano conformi ai sensi del D.Lgs 31/01.

L’Azienda a Tutela della Salute aveva riscontrato il 6 luglio scorso la non conformità delle acque destinate al consumo umano, prelevate ad Alghero in via Escrivà de Balaguer e in via Mazzini. A seguito dei rilievi effettuati, le acque della rete risultavano non conformi per il parametro dei cloriti e pertanto non idonee al consumo diretto ma utilizzabili per uso igienico e per il lavaggio della frutta e della verdura. 




Sassari:Nuova ordinanza sindacale

ordinanza sindacale n.35 del 14 maggio 2020_signed




Sassari: Nuova ordinanza sindacale

è stata firmata questa mattina la nuova ordinanza sindacale in cui si confermano alcune chiusure (servizi alla persona come barbieri etc e alcuni negozi) e si danno chiarimenti sugli spostamenti individuali e nuclei familiari. Ancora una volta si sottolinea l’importanza di coprire naso e bocca, ancora di più in determinate situazioni.
A questo link potete scaricare l’ordinanza  http://servizionline.comune.sassari.it:8080/jalbopretorio/AlboPretorio?servizio=dettaglio&idPratica=58903&
ordinanza sindacale n.34 del 09 maggio 2020



ORDINANZA SINDACALE N. 20 del 05/06/2019 OGGETTO: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2019 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 17/2 DEL 3/5/2019

IL SINDACO

PREMESSO che:
1. I terreni, i lotti incolti, recintati e non, siti sia all’interno che all’esterno del centro urbano, nonché nell’agro, a causa della presenza di vegetazione incolta, cespugli ed arbusti, creano problemi di natura igienica e sono motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, favorendo altresì il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che insetti nocivi e fastidiosi, causando disagi a persone e animali.
2. L’abbandono e l’incuria da parte dei privati dei terreni, posti sia all’interno che all’esterno del centro urbano, possono determinare un proliferare della vegetazione, che soprattutto nel periodo estivo sono causa di potenziali incendi con conseguente, grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni.
DATO ATTO che sono vigenti dal mese di maggio 2019 le Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019 – Aggiornamento 2019, e che numerosi proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, sia nel centro urbano che nell’agro, non hanno ancora provveduto alla integrale, costante e continua pulizia della vegetazione presso le suddette aree.
RITENUTO quindi indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro cittadino.
CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, quali giardini, aree incolte, lotti inedificati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un’attività di mantenimento di dette aree.
VISTA la D.G.R. n. 13/6 del 14 marzo 2017 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano Regionale Antincendio (PRAI) 2017-2019”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 17/2 del 3 maggio 2019 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019 finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi.
DATO ATTO che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” (Art. 3 Allegato alla D.G.R. n. 17/2 del 3.5.2019).
ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. 241/90.
VISTI:
– l’art.21 – ter della legge n.241/90.
– l’art.50, comma 5 e art. 54, comma 4, 7 e, D.L.vo 267/2000.
– l’art.2/lett. c) del D.M. 05.08.2008.
– l’art.15 della legge 24 febbraio 1992 n.225.
– l’art.182 comma 6 bis e art.255 del D.L.vo 03.04.2006 n.152.
– l’artt.449 e 650 del Codice Penale.
– Il Capo III del D.L.vo n.139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi.
– La Legge del 21 novembre 2000 n.353 “Legge quadro in materia di prevenzione incendi”.
– La Legge n.265/1999 art.12.
– La D.G.R. n. 17/2 del 3.5.2019.
– La D.G.R. n. 20/32 del 30.5.2019.

ORDINA

a) I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
b) I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.
c) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati.
d) I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
e) I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono intervenire per l’intero lotto con l’eliminazione della vegetazione erbacea secca e di qualsiasi altro materiale secco.
I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dalla Delibera della G.R. 17/2 del 3.5.2019 provvedendo, nei modi stabiliti dalla normativa in vigore, alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la pulizia e al loro smaltimento.

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni previste dall’art. 25 della D.G.R. 17/2 del 3 maggio 2019 “Prescrizione Regionali Antincendi 2017/2019 – Aggiornamento 2019” e dall’allegato E – Prontuario delle sanzioni amministrative – comma 3: – pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto.

DEMANDA

Per l’attuazione della presente ordinanza:
1. Al Comando di Polizia Locale (organo accertatore) di provvedere all’individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.
2. Al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Qualità urbana e alle imprese di provvedere, con l’assistenza della Forza Pubblica e previo invio da parte del Comando di Polizia Locale dell’elenco dei soggetti da esso individuati con i dati identificativi di ciascuno e il riferimento ai relativi mappali, all’esecuzione d’ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, come individuati dall’organo accertatore, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l’intervento d’ufficio.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante:
– Pubblicazione all’albo pretorio del comune;
– Affissione di manifesti sulle bacheche comunali;
– Inserimento nel sito istituzionale www.comune.alghero.ss.it;
– Informazione agli organi di stampa locali.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
– Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’Albo Pretorio, al TAR nei termini previsti dall’art.2 e segg. della Legge n.1034/1971.
– Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.8 e segg. del D.P.R. n.1199/1971.




OLBIA: ORDINANZA SINDACALE N 96 DEL 13.11.2018

Ordinanza n. 96