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IL SINDACO

PREMESSO che:
1. I terreni, i lotti incolti, recintati e non, siti sia all’interno che all’esterno del centro urbano, nonché nell’agro, a causa della presenza di vegetazione incolta, cespugli ed arbusti, creano problemi di natura igienica e sono motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, favorendo altresì il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che insetti nocivi e fastidiosi, causando disagi a persone e animali.
2. L’abbandono e l’incuria da parte dei privati dei terreni, posti sia all’interno che all’esterno del centro urbano, possono determinare un proliferare della vegetazione, che soprattutto nel periodo estivo sono causa di potenziali incendi con conseguente, grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni.
DATO ATTO che sono vigenti dal mese di maggio 2019 le Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019 – Aggiornamento 2019, e che numerosi proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, sia nel centro urbano che nell’agro, non hanno ancora provveduto alla integrale, costante e continua pulizia della vegetazione presso le suddette aree.
RITENUTO quindi indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro cittadino.
CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, quali giardini, aree incolte, lotti inedificati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un’attività di mantenimento di dette aree.
VISTA la D.G.R. n. 13/6 del 14 marzo 2017 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano Regionale Antincendio (PRAI) 2017-2019”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 17/2 del 3 maggio 2019 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019 finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi.
DATO ATTO che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” (Art. 3 Allegato alla D.G.R. n. 17/2 del 3.5.2019).
ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. 241/90.
VISTI:
– l’art.21 – ter della legge n.241/90.
– l’art.50, comma 5 e art. 54, comma 4, 7 e, D.L.vo 267/2000.
– l’art.2/lett. c) del D.M. 05.08.2008.
– l’art.15 della legge 24 febbraio 1992 n.225.
– l’art.182 comma 6 bis e art.255 del D.L.vo 03.04.2006 n.152.
– l’artt.449 e 650 del Codice Penale.
– Il Capo III del D.L.vo n.139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi.
– La Legge del 21 novembre 2000 n.353 “Legge quadro in materia di prevenzione incendi”.
– La Legge n.265/1999 art.12.
– La D.G.R. n. 17/2 del 3.5.2019.
– La D.G.R. n. 20/32 del 30.5.2019.

ORDINA

a) I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
b) I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.
c) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati.
d) I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
e) I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono intervenire per l’intero lotto con l’eliminazione della vegetazione erbacea secca e di qualsiasi altro materiale secco.
I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dalla Delibera della G.R. 17/2 del 3.5.2019 provvedendo, nei modi stabiliti dalla normativa in vigore, alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la pulizia e al loro smaltimento.

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni previste dall’art. 25 della D.G.R. 17/2 del 3 maggio 2019 “Prescrizione Regionali Antincendi 2017/2019 – Aggiornamento 2019” e dall’allegato E – Prontuario delle sanzioni amministrative – comma 3: – pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto.

DEMANDA

Per l’attuazione della presente ordinanza:
1. Al Comando di Polizia Locale (organo accertatore) di provvedere all’individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.
2. Al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Qualità urbana e alle imprese di provvedere, con l’assistenza della Forza Pubblica e previo invio da parte del Comando di Polizia Locale dell’elenco dei soggetti da esso individuati con i dati identificativi di ciascuno e il riferimento ai relativi mappali, all’esecuzione d’ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, come individuati dall’organo accertatore, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l’intervento d’ufficio.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante:
– Pubblicazione all’albo pretorio del comune;
– Affissione di manifesti sulle bacheche comunali;
– Inserimento nel sito istituzionale www.comune.alghero.ss.it;
– Informazione agli organi di stampa locali.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
– Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’Albo Pretorio, al TAR nei termini previsti dall’art.2 e segg. della Legge n.1034/1971.
– Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.8 e segg. del D.P.R. n.1199/1971.

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