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Roma 15/02/2019

 

OGGETTO: RICHIESTA ALLO STATO/MINISTERO DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1) EMANAZIONE DI UN DPR COME REGOLAMENTO AVENTE FORZA DI LEGGE, PER LA ELIMINAZIONE DI OGNI DISCRIMINAZIONE SCOLASTICA DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO VIGENTE – INCLUSE LE SCUOLE DI INFANZIA ED ASILI NIDO – IN RELAZIONE ALLA MANCATA VACCINAZIONE PER SCELTA/OBIEZIONE DI COSCIENZA ATTIVA ALLA VACCINOPROFILASSI, DA PARTE DI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE /TUTORI OPPURE SOGGETTI AFFIDATARI;

 

2) SI TRASMETTE PER CONOSCENZA, CON LA PRESENTE, INFORMAZIONE SU NOTIZIE DI REATO ED INDAGINI PRELIMINARI PENALI IN CORSO, SULLA CONTAMINAZIONE DA AGENTI BIOLOGICI, E/O CHIMICI E/O FISICI RISCONTRATI IN ALCUNE ANALISI CONDOTTE SU CAMPIONI DI VACCINI: INCERTO RISCHIO PER LA SALUTE PUBBLICA

 

 

FONDAMENTI GIURIDICI DELLA RICHIESTA:

 

  • PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀORIZZONTALE, art.118, IV Comma, Costituzione della Repubblica Italiana

 

  • PRINCIPIO DI PRECAUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, TFUE art. 191, Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione – Commissione delle Comunità Europee (COM2000 1 final, 2 febbraio 2000), ex art 174 Trattato di Amsterdam (1997), ex art. 130R Trattato di Maastricht (TUE, 1992)

 

  • PRASSI DELLE NORME CAUTELARI

 

  • CONSENSO LIBERO ED INFORMATO DEL PAZIENTE: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA UNIONE EUROPEA (ART.3), CONVENZIONE DI OVIEDO (ART.5) PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E LA DIGNITÀDELL’ESSERE UMANO RIGUARDO ALLE APPLICAZIONI DELLA BIOLOGIA E DELLA MEDICINA (CONSIGLIO D’EUROPA, 1997)

 

  • PRIMO COMMA ART. 34, ULTIMO COMMA ART. 32, Costituzione della Repubblica Italiana

 

 

Gentilissima On. Ministra della Salute

GRILLO, dr.ssa Giulia

 

Siamo cittadini e genitori, che rappresentano una più vasta comunità di famiglie italiane, che assiste con sgomento alla deriva autoritaria in atto nel nostro Paese, in corso di svolgimento da più di un anno a questa parte, sin dal maggio 2017, volta a sminuire sempre più l’importanza della famiglia e del suo potere decisionale nell’ambito della salute, crescita e cura dei fanciulli. La presente istanza al Ministro, presentata ai sensi del IV comma art.118 della Costituzione della Repubblica italiana, è la naturale evoluzione della azione nazionale civile della istanza al Sindaco, in cui centinaia e centinaia di cittadini italiani di alcune Regioni italiane, si sono rivolti durante la primavera, l’estate e l’autunno 2018, al proprio primo cittadino per chiedere una sospensione cautelare di sanzioni amministrative e di discriminazioni di accesso scolastico, in caso di inadempienza del calendario vaccinale obbligatorio. Almeno 7 sindaci fra Veneto e Friuli Venezia Giulia non hanno rigettato la istanza della cittadinanza, ma ravvisandone la complessa questione giuridica e tecnica, l’hanno trasmessa a Prefetture, ASL, Presidenti di Regione o al Ministero della Salute, per le opportune valutazioni del caso.

 

La presenza potenziale del glifosato (erbicida) in tracce nei vaccini è nota alla stessa Sua persona dr.ssa Giulia, Grillo, ed attualmente Onorevole MInistro della Salute, in quanto lei stessa – che è anche medico chirurgo con specializzazione in Medicina Legale e della Assicurazione – prima di salire al vertice del dicastero della Salute – firmò anni fa una interrogazione a risposta in Commissione, agli atti in Parlamento, in cui informava i colleghi parlamentari di questo potenziale rischio per la salute, non valutato correttamente dalle autorità polito-sanitarie:

 

Legislatura XVII CAMERA, Camera dei Deputati, Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE: 5/10154, presentata da COLONNESE VEGA il 20/12/2016 nella seduta numero 716

firmatari:

 

–       GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/12/2016

 

–       GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/12/2016

 

–       DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/12/2016

 

–       LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/12/2016

 

–       MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 20/12/2016

 

–       NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 20/12/2016

 

La cosa paradossale, è che Lei firmava anch’ella all’epoca le seguenti parole della interrogazione a risposta in Commissione presentata dai parlamentari:

 

“[…] Tale riscontro induce a valutazioni drammatiche se si considera che questo  vaccino è destinato all’uso nei bambini a partire dai primi mesi di vita. D’altra parte, essendo il  glifosato classificato dalla IARC come probabile cancerogeno per l’uomo, la sua presenza non può  assolutamente essere giustificata, neppure in minime tracce, in nessuno dei vaccini;”

firmataria GRILLO, Giulia, dr.ssa, deputata M5S e già capogruppo alla Camera, 20 dicembre 2016, interrogazione a risposta in Commissione, agli atti, Parlamento italiano, XVII Legislatura

 

 

Oggi Lei siede a capo del Ministero della Salute. Sono trascorsi soltanto due anni dalle parole da ella sottoscritte. Anche alla luce di questo fatto allarmante in termini di sicurezza di atto sanitario/farmacologico, a lei noto, le sottoponiamo le seguenti considerazioni.

In totale assenza di emergenze sanitarie a livello epidemiologico – invalidanti e mortali (quindi non relative a focolai epidemici di malattie esantematiche, a decorso benigno generalmente) – vengono decretati con urgenza e varati provvedimenti legislativi nazionali e regionali e sindacali all’insegna della più bieca ed ignobile discriminazione scolastica, e colpevolizzazione morale e giuridica di quanti scelgono prudenza rispetto all’atto sanitario della vaccinoprofilassi, un atto sanitario che è sempre stato obbligatorio in Italia (tranne la parentesi di sospensione dell’obbligo in Veneto dal 2008 al 2017, ma non per questo ha significato l’abbandono della pratica vaccinale) e che è nato – come obbligo – per integrare la buona salute della popolazione già influenzata dai cosiddetti “determinanti sociali”, fattori importantissimi quali migliori condizioni igienico-sanitarie cittadine, garanzia di potabilizzazione della acque, educazione del popolo all’igiene personale e collettiva, ecc.. (determinanti sociali che durante la guerra e nell’immediato secondo dopoguerra, non avevano i livelli di eccellenza raggiunti oggi).

Inoltre, anno dopo anno sempre più genitori denunciano pubblicamente tentativi timidi ma sfacciati di presentare ai bambini la cosiddetta “ideologia gender”, simulando matrimoni gay nelle classi. Progetti “gender” presentati ai fanciulli nell’ambito didattico o ludico. Il recente caso di Terni dell’ottobre 2018 (“Bambole azzurre e soldatini rosa” è stato il titolo di un’iniziativa curata dal Forum Donne Amelia, nella scuola primaria Goffredo Mameli di Fornole, per educare gli alunni “all’emotività e alla parità tra donne e uomini”) e le polemiche accese che sono seguite a livello politico, con accuse fra opposti schieramenti sulla interpretazione dell’orientamento sessuale e sulla  opportunità di

 

 

insegnamento, sono la cartina tornasole di una società che sta cambiando, ma che sta anche riposizionando certi valori che si pensava consolidati ed inamovibili.

In particolare si sottolinea che la mancata effettuazione delle vaccinazioni – anche con la Legge nr. 119/2017 in vigore attualmente – non pregiudica in alcun caso l’accesso ai servizi della scuola dell’obbligo ed ai  relativi esami (DPR 355/1999 del 26 gennaio 1999, art. 1 comma 2), pertanto non si comprende perché il Legislatore abbia disposto diversamente per i servizi educativi e scolastici del sistema 0-6 anni di età (asilo nido e scuola d’infanzia); in tal modo il Legislatore ha evidentemente compromesso le pari opportunità di educazione ed istruzione. L’istruzione e la socializzazione dalla nascita ai sei anni di età è infatti un fondamentale percorso di educazione, cruciale per un armonioso sviluppo psicofisico del fanciullo. La scuola materna è divenuta “scuola dell’infanzia”  con il Decreto Ministeriale DM del 3 giugno 1991: “Orientamenti dell’attività nelle scuole materne statali” (art. 1, “vera e propria istituzione educativa”); la riforma cosiddetta “Moratti” (Legge nr. 53/2003), ha valorizzato rispetto alla scuola primaria dell’obbligo (Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004) la continuità educativa verticale della scuola dell’infanzia – già inserita  nell’ordinamento statale dell’Istruzione – ed il cui statuto scolastico e non già assistenziale, è stato ribadito da pronunciamenti giurisprudenziali della Consulta (Sentenza n. 298, 2012), e sottolineato dal D. Lgs. nr. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, (articoli 1 comma 1, art 1 comma 3 lettera b) e lettera d), art. 1 comma 4).

Con la presente ci rivolgiamo alla Sua cortese attenzione in quanto componente del Governo, rappresentante dello Stato nel suo ruolo di Ministro (potere esecutivo) e formuliamo al suo Dicastero ed alla sua persona nelle attribuzioni che le competono per legge e secondo la Costituzione della Repubblica, una formale

 

 

ISTANZA AL MINISTRO

 

ai sensi del IV comma dell’art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana, nell’interesse generale (cosiddetto principio di “sussidiarietà orizzontale”).

 

RICHIESTE/PROPOSTE AL MINISTRO

Proponiamo e Le chiediamo, Ministro, nell’interesse generale:

 

1) in quanto Ministro della Salute a farsi interprete in tutti gli ambiti di sua competenza, nella difesa del diritto alla salute, senza pregiudicare un altro diritto costituzionale, quello alla istruzione, educazione e socializzazione scolastica anche nella fascia 0-6 anni di età; cioè senza alcuna discriminazione scolastica o vincolo ad un profilo sanitario specifico (in conformità al diritto internazionale, che sancisce il diritto alla “regolarità della frequenza scolastica” nell’art. 28 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 1989, ratificata dall’Italia con la legge nr. 176 del 27 maggio 1991); chiediamo pertanto che il Ministro si faccia carico presso il Suo collega in carica presso il Ministero della istruzione, Università e della Ricerca di una proposta/interrogazione – da concertare previa valutazione/parere del Consiglio Superiore di Sanità – affinché con il Presidente della Repubblica si studi un DPR ad hoc – firmato dal Presidente della Repubblica – che elimini ogni discriminazione scolastica relativa a qualunque profilo sanitario prevista dalla legge attuale nr. 119/2017 in vigore attualmente nell’ordinamento giuridico italiano, un DPR analogo al DPR nr. 355/1999 (che pare abrogato formalmente – ma non nella sua sostanza – dalla L. 119/2017, rif. comma 1 Art. 6, e comma 5 Art. 3-bis) e che deve restare un riferimento giuridico e storico contro ogni abuso ed offesa ai diritti del fanciullo. Pertanto Le chiediamo che venga emanato questo nuovo DPR che tuteli anche i bimbi della scuola dell’infanzia – a tutti gli effetti scuola – e da tempo in continuità educativa verticale con la scuola dell’obbligo; un DPR che sia valido per tutti i gradi di istruzione (ivi incluse le scuole private non paritarie, ed i centri di formazione professionale regionale) disciplinati dal MIUR, in ottemperanza al I comma dell’art. 34 della Costituzione della Rep. (“la scuola è aperta a tutti”);

 

2) chiediamo al Ministro anche di vigilare nella difesa dei valori della famiglia naturale (padre e madre, siano essi sposati, o coppia di fatto o legati da unione civile, genitori biologici o adottivi) e dei diritti della loro responsabilità genitoriale, per un corretto ed armonioso sviluppo psicofisico del fanciullo, sia esso cresciuto in adozione – di tanti

 

sfortunati orfani o bambini maltrattati – oppure figlio/a naturale legalmente riconosciuto/a e concepito/a naturalmente; sia esso/a concepito/a tramite fecondazione assistita omologa a causa di difficoltà di fertilità nella coppia eterosessuale, oppure in caso di infertilità o sterilità assoluta della coppia (irreversibile) nel caso della fecondazione assistita eterologa, che avviene prelevando da banche del seme o banche di ovociti congelati, gameti maschili e femminili che provengono da donazioni, che restano anonime oppure possono essere note. In particolare con la presente istanza si esprime preoccupazione a riguardo dei rischi della cosiddetta “teoria gender” (che è correlata agli studi di genere condotti nel secolo scorso dal dr. John William Money, docente universitario di psicologia medica negli USA e sessuologo specializzato nella biologia di genere) che sempre più riscuote successi e viene sdoganata in certi ambienti di addetti ai lavori; si tratta di una ideologia fatta propria da certi salotti di élites mondialiste, che vogliono spogliare l’humanitas (nel significato di genere umano) della propria distinzione sessuale naturale, e dare vita ad un essere umano con una identità sessuale non definita“fluida”, da aggiornare e cambiare. Già nel marzo ed aprile 2018 si era discusso sui quotidiani italiani della possibilità che l’AIFA autorizzasse con un suo provvedimento un uso ordinario del farmaco il cui principio attivo è la triptorelina, il quale è già utilizzato nei casi di infertilità femminile, in età adulta, ed è in grado di arrestare lo sviluppo puberale inibendo l’attività ormonale. Un farmaco ribattezzato “gender” da utilizzare prima di un cambio di sesso, sul quale gli stessi esperti della “transizione di genere” (fra ginecologi ed andrologi) sono sempre stati molto cauti al riguardo.[1] Arrestare o sospendere per alcuni anni  lo sviluppo sessuale fisiologico – e non patologico – di un bambino o di un adolescente è infatti una decisione carica di enormi responsabilità.

Nonostante la disforia di genere (catalogato come disturbo mentale e comunque rarissimo quando lo è, in cui si ha una permanente sensazione di disagio, sofferenza e non conformità psicologica nei confronti del proprio sesso biologico, naturale) nella gran parte dei casi si risolva da sola durante la crescita e non si cronicizzi in un disturbo presente anche nell’età adulta, la molecola sintetizzata dalla industria farmaceutica – utilizzata solo raramente – starebbe per diventare un farmaco a carico del Servizio sanitario nazionale anche nei casi del disturbo della disforia di genere. Il quotidiano La Verità – con Marianna Baroli – ha divulgato la notizia a marzo 2018[2]. Si attende la eventuale e prossima pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

 

 

MOTIVAZIONI 
IDENTITÀ SESSUALE E GENITORI BIOLOGICI: ANONIMATO, “MADRI SURROGATE”, DIRITTO ALLE PROPRIE ORIGINI, CAMBIO DI GENERE SESSUALE E PUBERTÀ MANIPOLATA FARMACOLOGICAMENTE

La recente influenza in proposito da parte di certe produzioni televisive, cinematografiche, pubblicitarie e didattiche o educative degli ultimi anni, è evidente e pervasiva. Semplice coincidenza? Dietro l’angolo, evidentemente, vi è un colossale mercato dell’utero in affitto e di terapie chirurgiche ed ormonali per il blocco della crescita puberale, che non attende altro che ricevere il semaforo verde dalle istituzioni pubbliche. Colossali investimenti e nuove legislazioni all’orizzonte o pronte nel cassetto, promettono lauti guadagni nel mercato della “madre surrogata” (attualmente ancora tassativamente vietata in Italia, a differenza di alcuni Stati degli USA e di Ucraina e Gran Bretagna, che la legittimano e disciplinano) e del cambio di sesso, anche in età adolescenziale. Il transumaneismo – od umanità del postumano – è una realtà tangibile, a portata di mano, e questo movimento culturale del transumanesimo si fonda sull’applicazione delle biotecnologie, nanotecnologie e della intelligenza artificiale, con il fine di migliorare la specie umana ed andare oltre l’umano; è nostra opinione che senza dubbio questa visione di miglioramento può partorire anche storture, deviazioni ed aberrazioni, soprattutto in assenza di confini in ambito bioetico (pensiamo ad esempio al problema delle origini di un figlio di madre surrogata e di seme od ovocita congelato ignoto – da banca del gamete – che entrasse in crisi dal punto di vista di identità, proprio per l’impossibilità di conoscere la sua origine biologica).

La cosiddetta surrogazione di maternità – in cui si procrea al servizio di altri tramite una tecnica di procreazione assistita – potrebbe essere estesa e sfruttata per un deliberato tentativo di effettuare una repentina ridefinizione, pilotata, del nucleo familiare tradizionale, aprendolo ad una declinazione omo-genitoriale a prescindere dall’unione d’amore fra uomo e donna.

 

 

La tendenza o la volontà di riconoscere giuridicamente le coppie omosessuali o lesbiche[3] ed equiparare i diritti di welfare relativi ad una prole accudita da una coppia eterosessuale, a quelli di una prole accudita da una coppia omosessuale, potrebbe in futuro disincentivare le nascite naturali, incrementare il mercato dell’utero in affitto e della fecondazione assistita eterologa anche in assenza di stato di necessità (sterilità o infertilità assoluta della coppia), ed ostacolare una ripresa demografica fondata sulla famiglia tradizionale, in quanto quest’ultima dovrebbe condividere gli aiuti familiari e fare i conti con nuove tipologie di nucleo familiare, propagandate dai mass media ed in competizione con la famiglia di tipo tradizionale (coppia genitoriale di uomo e donna).

Le coppie omosessuali e lesbiche – e tutte le varianti e le sfumature “transgender” (transgenere) – hanno tutto il diritto di amarsi e/o praticare la propria sessualità, e gay, lesbiche e transgender, hanno tutto il diritto di non essere discriminati – sul posto di lavoro oppure nella vita quotidiana – a causa del loro orientamento sessuale (del resto nella stessa Antica Grecia, una delle culle della civiltà, era diffusa la pederastia e l’amore libero). Tuttavia pensare che una estensione dei tradizionali diritti di famiglia alle coppie omosessuali (che aspirano a divenire coppie omogenitoriali), non abbia poi rilevanti effetti diretti ed indiretti sulla struttura della società, e sulla psiche e sul percorso evolutivo degli infanti e degli adolescenti, è una utopia: i principi maschili e femminili sono diffusi sulla Terra dall’alba dei tempi, e sono alla base della vita nella loro interazione e confronto diuturno, in un connubio di forze vitali complementari, e non antagoniste. Una variazione sociale così forte nella composizione della identità sessuale delle coppie con figli – imposta od esaltata da ingegneri sociali, psicologi e politici – porterà ad una nuova umanità.

La fecondazione assistita eterologa narrata e veicolata a bambini troppo piccoli per farsi un giudizio indipendente – ed ancora alla scoperta della propria sessualità naturale che esplode nella pubertà – ed inserita nel contesto della discussione della possibilità di “due mamme”, o della fredda e burocratica espressione di “genitore 1 o 2” – non fa altro che reificare la figura del padre e della madre (antropologicamente fondanti, ed appartenenti all’immaginario collettivo, letterario e mitologico più nello specifico, in tutte le culture, e con diverse varianti e ruoli a seconda che la società sia patriarcale o matriarcale”): inoltre rischia di rendere confusa la crescita del bambino, quando invece questa

necessita di un connubio fra l’apporto più orientato alle regole ed alla giustizia caratteristico della figura paterna e quello più affettivo e protettivo tipico della figura materna, per gettare basi sicure nella costruzione della identità personale (apporto di due distinti insieme di codici etici, che sono complementari e non antitetici); questa diversa crescita del fanciullo prepara il terreno culturale al nuovo modello di essere umano senza identità sessuale definita. Una identità sessuale, appunto, denominata “fluida”, il sogno di J. W. Money, che teorizzava la cosiddetta finestra o “entrata/portale di genere” (“gender gate”) attivo fino a due anni di età, entro cui i genitori potrebbero orientare diversamente ed a proprio piacimento – secondo le teorie del defunto e controverso studioso – la identità sessuale del proprio figlio, a prescindere dalla sua natura (in proposito l’incidente di Brian Reimer e del suo gemello, con tanto di suicidio dopo una identità sessuale femminile imposta contro natura, pare non abbia insegnato nulla).

“Dr Money and the Boy with No Penis. An experiment on nature versus nurture goes tragically wrong.”

http://www.bbc.co.uk/sn/tvradio/programmes/horizon/dr_money_prog_summary.shtml

 

Per quanto concerne il diritto alla genitorialità utilizzando tecniche di procreazione medicalmente assistita quando la via naturale è preclusa, siamo nell’ambito del cosiddetto “diritto dell’età della tecnica”(cfr. studi di Chiara Tripodina, BioLaw Journal, Rivista di Biodiritto, nr. 2/2014). In Italia ha fatto storia la controversa Legge nr. 40/2004 (art. 4 comma 3) che vietava la procreazione medicalmente assistita (in breve PMA) di tipo eterologo – con gameti provenienti da donatori esterni alla coppia genitoriale che cerca di avere figli, ed in condizione di sterilità od infertilità assolute – e la quale legge è stata – tuttavia – dichiarata incostituzionale dal Palazzo della Consulta nell’anno 2014, con la sentenza nr. 162/2014. La legge nr. 40/2004 per l’appunto – già al centro di precedenti questioni di illegittimità

 

costituzionale sul numero e destino degli embrioni congelati e sulla diagnosi pre-impianto – vietava la fecondazione eterologa.

 

L’anno successivo il Ministero della Salute (con Beatrice Lorenzin in carica) inseriva dunque la fecondazione eterologa nei cosiddetti LEA (Livelli Essenziali di Assistenza sanitari), anche se in questi ultimi anni la maggior parte delle coppie italiane con problemi di infertilità/sterilità assolute, si rivolgono da tempo a strutture private estere (come in Danimarca e Spagna) per acquistare il seme o l’ovocita da fecondare (in Italia è prevista la donazione del gamete, ma non ancora la sua compravendita, sin da una vecchia direttiva del Ministero della salute, on. Rosaria Bindi, che ne aveva interrotto il commercio che era presente e tollerato sino ad allora, tanto che nell’anno 1997 la PMA era praticata in Italia da 75 centri privati specializzati).

 

Ricordiamo che la Convenzione di Oviedo del 1997 – ratificata anche dall’Italia, ma purtroppo ancora sospesa nella sua efficacia sul territorio italiana a causa del mancato deposito della ratifica – vieta la PMA solo quando questa ha fini di selezione eugenetica, e di clonazione (protocollo addizionale alla Convenzione, 1998).

Purtroppo la possibilità di donare anche anonimamente il proprio seme (od ovulo) getta una lunga ombra sulle infinite possibilità che possono scaturire. Il fatto che un padre biologico – od una madre biologica – resti per sempre un oscuro punto interrogativo per un bambino/a nato da procreazione assistita eterologa, è evidente che potrebbe e può creare un profondo disagio in merito alle proprie origini, ed alla propria identità, nel corso della vita di una persona; questo è una tipica questione e problematica bioetica, in quanto del materiale genetico di un “terzo” – sia esso conoscibile in futuro oppure irreversibilmente nello status di anonimo – è stato utilizzato da una coppia per soddisfare il desiderio di genitorialità.

Non sempre seme ed ovuli sono anonimi, ma l’anonimato è una possibilità offerta da questo colossale business in costante ascesa in termini di domanda e fatturato.

La Corte Costituzionale – con la sua sentenza nr. 162/2014 – ha poi giudicato non di primaria importanza conoscere immediatamente l’origine del dato genetico di un figlio per quanto riguarda la sua identità, essendo già presente l’istituto dell’adozione, il quale contempla la possibilità di bambini dai natali ignoti, ed anche di infrangere il dogma della segretezza dei genitori biologici (legge nr. 184, 1983, come già modificato dal d.lgs n. 154 del 2013). Del resto proprio recentemente si è espressa la Suprema Corte con  l’ordinanza del 7 febbraio 2018, n. 3004, con la quale la Cassazione ha ribadito i principi già enunciati a proposito del diritto dell’adottato di fare luce sulle proprie origini, nel caso in cui la madre abbia esplicitamente richiesto al momento del parto di non essere nominata.

Nel caso trattato, un figlio adottivo aveva fatto istanza Tribunale per i Minori di Torino, di  poter consultare le informazioni riguardanti l’identità dei propri genitori biologici. Il Tribunale – dopo aver espletato le indagini – aveva accertato che il padre era ignoto, mentre la madre biologica era deceduta e – al momento del parto – aveva espresso chiaramente di non essere nominata.

Poiché la madre era morta, il figlio non avrebbe potuto conoscere l’identità di sua madre, e l’interpello – per consentirle di revocare la dichiarazione di non essere nominata – non era più possibile proprio a causa del decesso.

Successivamente, anche la Corte d’appello di Torino aveva respinto la domanda del figlio, ai sensi della norma di cui all’art. 93 comma 2 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla privatezza (privacy), che consente l’acquisizione dei dati relativi alla propria nascita decorsi cento anni dalla data del parto. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del figlio, e ha cassato la sentenza della Corte torinese, ritenendo valido ed applicabile il principio già enunciato nelle pregresse decisioni in materia.

La Corte Costituzionale si era infatti già pronunciata in precedenza con la sentenza n. 278 del 2013, con la quale aveva chiarito che si poteva chiedere alla madre di revocare il proprio anonimato: ovvero che nell’ottica di un bilanciamento dei due diritti, quello della madre biologica a restare nell’anonimato e quello del figlio a conoscere la sua identità, sia necessario procedere alla “verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, con scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica“.

Sul diritto a conoscere le proprie origini si era pronunciata anche la CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), con la sentenza “Godelli c./Repubblica Italiana” (Ricorso n.33783/09 – Godelli c. Italia, anno 2012), in riferimento ai diritti enunciati all’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»), con cui la ricorrente Anita Godelli –  impossibilitata a conoscere le sue origini a causa del segreto

 

apposto sulla nascita – adiva la Corte per la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione; la sentenza della Corte di Strasburgo giudicava il ricorso ricevibile, condannava l’Italia al rimborso delle spese ed al pagamento dei danni morali, e cassava l’atteggiamento giuridico italiano che fino al 2012 aveva dato troppo peso al diritto all’anonimato (cfr.  “Aspetti processuali e disciplina del diritto di famiglia”, di Mottola Maria Rita, Saccà Barbara, Scalera Antonio, Cedam, 2013, Altalex, 29 novembre 2013. Nota di Antonia Quartarella).

Dunque il rischio psicologico correlato ad una genitorialità non naturale, sia della violazione del diritto a conoscere la propria identità genetica” è stato preso in esame dal Palazzo della Consulta, ma giudicato accettabile nel bilanciamento di tutti i diritti alla salute ed alla libertà ad autodeterminarsi sanciti dalla Costituzione, anche considerando il fatto che in molti Paesi d’Europa la PMA eterologa è legittima, e pertanto vanno regolamentate le conseguenze di genitori o coppie italiane che si recano all’estero per richiederla, e poi rientrino in Italia con il frutto di questa tecnica medica di procreazione medicalmente assistita.

 

Per quanto concerne la disforia di genere, ed il disagio connesso alla propria identità sessuale ed un possibile blocco farmacologico della pubertà fisiologica – e non di quella  patologica, cioè precoce – attraverso un uso della triptorelina, si legga anche la relazione intitolata “Triptorelina e disforia di genere. Problemi e prospettive in vista della  decisione AIFA”, a cura della Associazione Scienza e Vita Alleati per il futuro dell’uomo,  e del Centro Studi Rosario Livatino. Ricorda infatti la relazione che il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) lo scorso 13 luglio 2018, ha approvato un parere etico su formale richiesta dell’AIFA, e si è avuto un solo voto contrario fra i componenti, che ha espresso la sua posizione critica con una postilla; in sostanza, il CNB ha valutato eticamente accettabile la prescrizione off-label della triptorelina (cioè l’uso in casi diversi da quelli autorizzati), tenendo presente la reale e grave sofferenza psicologica delle persone (in tal caso, si parla di adolescenti e fanciulli affetti da disforia di genere”[4]).

Il Centro Studi Rosario Livatino e l’Associazione Scienza e Vita Alleati per il futuro, con la loro relazione hanno espresso riserve sulla decisione del Comitato Nazionale Bioetico di valutare accettabile la sospensione farmacologica della pubertà fra i 12 e 16 anni di età, sottolineando opportunamente che l’uso della TRP in età adolescenziale, espone i fanciulli ed adolescenti ad un rischio di “disallineamento fra lo sviluppo fisico e quello cognitivo”.[5] Ed al rischio che si escluda l’ipotesi che in realtà il corpo e lo sviluppo sessuale siano giusti, per l’adolescente o pre-adolescente, ma che questi abbia semplicemente una errata percezione del proprio sé e della propria identità sessuale.

 

Ma l’identità sessuale dei bambini e la sua formazione – ed il diritto di un figlio/a a conoscere le proprie origini se abbandonato e poi adottato, oppure se la sua nascita è avvenuta tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita – non sono gli unici aspetti in relazione alla responsabilità genitoriale che si trova al centro di un dibattito, nell’occhio di un ciclone oppure in fase di ridefinizione.

 

 

MOTIVAZIONI IN DIFESA DELLA LIBERTÀ DI SCELTA IN AMBITO MEDICO

Nel campo della bioetica e medicina, il consenso libero ed informato – in capo ai genitori che sono i legali rappresentanti dei minori pazienti ed anche, parzialmente, agli stessi minori se in età di discernimento – non viene pienamente rispettato dalla nuova normativa vigente in tema di vaccinoprofilassi.

La recente campagna informativa con cartellonistica pubblica centrata sulle vaccinazioni, voluta dell’Ordine dei Medici e Chirurghi Odontoiatri di Como, è una prova lampante[6] di quanto infuocato sia il dibattito.

Alleghiamo alla presente una documentazione di pubblico dominio: una relazione giuridica scritta nel 2018 dalla dr.ssa Simona Giacchi, la quale è una esperta di diritto amministrativo ma anche della Teoria degli ordinamenti giuridici. La Legge dello Stato nr. 119/2017 attualmente in vigore – rileva la giurista – è in conflitto non solo con una serie di norme di pari rango, ma addirittura con norme di rango superiore, anche a livello internazionale (carte dei diritti dei cittadini in ambito europeo e del Consiglio d’Europa).  Legga con attenzione questa relazione giuridica e troverà le

 

argomentazioni ed i fondamenti giuridici del caso. L’AGIA ha la responsabilità di vigilare e promuovere il rispetto della Convenzione sui diritti dell’infanzia ed adolescenza, in particolare l’art. 28 che riconosce il diritto del fanciullo all’educazione ed alla regolarità della frequenza scolastica (Convenzione approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, rif. Legge italiana nr. 112 del 12 luglio 2011), e segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti interessati, ogni abuso dei diritti dei fanciulli (siano essi infanti o adolescenti).

 

 

NOTIZIA DI REATO: SONO IN CORSO INDAGINI PENALI SUI VACCINI

Il calendario vaccinale obbligatorio ed il suo rispetto da parte delle famiglie italiane, resta un appuntamento/invito di somministrazione di farmaci (prodotti biotecnologici) sui quali la magistratura italiana indaga attualmente – sin dalla primavera 2017 – contro ignoti in più Procure della Repubblica, con procedimenti preliminari penali tuttora aperti (responsabilità penale colposa in corso di accertamento, per ipotesi di reato di “farmaci guasti o imperfetti” “delitti colposi contro la salute pubblica”, relativi ai vaccini ad uso umano somministrati in Italia), e che dovrebbero invitare alla massima prudenza e non certo alla follia giuridica di uno Stato che impone di tutelare la salute dei sui figli, in tenera età, obbligando e ricattando le famiglie con farmaci a rischio contaminazione a livello inorganico – in misura diversa – a causa di detriti (corpi estranei) anche sotto forma di minuscole particelle di acciaio e leghe metalliche (un variegato particolato solido) e filamenti di DNA umano e animale.

Lei ha le cultura e le competenze per comprendere che l’elenco criminoso delle indagini penali in corso sulla sicurezza e somministrazione dei vaccini, contro ignoti, potrebbero condurre un giorno anche ad accertare eventuali responsabilità come negligenza, o imperizia o imprudenza, od una combinazione delle tre, a carico anche di figure apicali della politica sanitaria italiana (una eventualità remota, ma non impossibile).

Senza parlare poi di eventuali colpe da accertare – sempre eventualmente – presso chi i vaccini li prepara e fabbrica senza la dovuta attenzione (sono prodotti biotecnologici estremamente complessi al giorno d’oggi, e che hanno un vita da scaffale limitata, pertanto contengono sostanze conservanti e stabilizzanti che poco hanno a che fare con la salute e costituiscono un fattore di rischio, perfettamente noto, e che viene accettato per garantire la “vita da scaffale” del farmaco vaccino).

Questo lo diciamo a prescindere da eventuali indagini penali, che comunque dovrebbero invitare la politica e le istituzioni alla massima prudenza: buon senso vorrebbe una immediata moratoria dell’obbligo su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della prassi giurisprudenziale della “norma cautelare” propria di altri settori, la quale – vista la complessità della ars medica – dovrebbe in certi casi essere motivo di ispirazione e riflessione per gli operatori sanitari, e consentire di non attenersi alle linee guida, anche in considerazione delle più recenti scoperte scientifiche, anche quelle più controverse, che mostrano nuovi rischi per la salute, non immediatamente recepiti dalla comunità scientifica e medica (si ricorda che la medicina non è una scienza esatta). A maggior ragione ora che sappiamo che i vaccini sono a rischio sicurezza dal punto di vista della qualità come prodotti iniettabili nel sangue.

Comunque, il principio del consenso libero ed informato del paziente – riconosciuto dal codice deontologico medico oltre che da carte giuridiche internazionali – viene negato e ridicolizzato dall’attuale normativa vigente relativa alle vaccinazioni per prima infanzia ed adolescenza. Una negazione e ridicolizzazione alimentata anche da un clima culturale e di informazione, dominante ed a senso unico, in cui la pratica vaccinale viene quasi sempre santificata, ed i

cosiddetti eventi avversi, o reazioni avverse, minimizzati o addirittura negati nella loro dimensione di gravità. Il contesto poi della farmacovigilanza passiva – attualmente presente in Italia – non aiuta ad avere il polso reale della situazione, ma falsa completamente la prospettiva delle conseguenze di una vaccinazione di massa coercitiva ed indiscriminata.

 

Il problema della contaminazione biologica/organica dei farmaci vaccini – complementare al problema della contaminazione inorganica già evidenziato – è stato portato alla luce da recenti analisi condotte su alcuni campioni di vaccini, e commissionate da una associazione veneta di cittadini (CORVELVA, Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni), che si è rivolta ad alcuni laboratori privati e che ha avuto anche il plauso ed il supporto economico dall’Ordine Nazionale dei Biologi italiani.

Tali analisi chimiche e metagenomiche hanno evidenziato – oltre ai contaminanti non residuali  e residuali in concentrazione preoccupante ed oltre le soglie di tolleranza – anche possibili problematiche correlate alla presunta efficacia dei vaccini, non rinvenendo in un caso nemmeno tracce di un antigene immunizzante che doveva essere presente: quello della rosolia

 

Rif. Analisi commissionate dalla Ass.ne Corvelva

 

“[…] Abbiamo anche confermato che non vi è presenza del genoma del virus della rosolia nel primo lotto e nel secondo lotto, utilizzando una rilevazione molto più sensibile, lo abbiamo rilevato in 3 reads, pari allo 0,00008% del totale dei virus a RNA.”

“Vaccinegate: Aggiornamento 2° step analisi metagenomiche su Priorix Tetra”,

22 dicembre 2018, Staff Corvelva

 

https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi/vaccinegate-aggiornamento-2-step-analisi-metagenomiche-su-priorix-tetra.html

 

Ne ha parlato in prima pagina con grande risalto, un quotidiano romano in data 23 dicembre 2018, con una intervista al dr. Vincenzo D’Anna, Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi italiani, intervista a firma del Direttore responsabile dello stesso giornale:

 

Rif. articolo de IL TEMPO

“State attenti a quei vaccini. C’è tutto, non quel che serve. Mesi di prove e controprove, poi la risposta dei controlli cofinanziati dall’ordine biologi. Manca la rosolia in quello che dovrebbe debellarla. Dna umano e diserbanti nell’altro”

di Franco Bechis, 23 dicembre 2018

 

https://www.iltempo.it/cronache/2018/12/23/news/vaccini-obbligatori-news-risultati-analisi-choc-esavalente-rosolia-dna-biologi-aifa-1100820/

 

Le analisi commissionate dalla Associazione CORVELVA nel 2018 ed i loro risultati attestano la presenza nei vaccini ad uso umano, anche di diverse sostanze estranee quali erbicidi presenti in tracce, e confermano così quelle private ed indipendenti già condotte negli Stati Uniti d’America un paio di anni fa (2016), quando l’associazione nordamericana Moms Across America rese pubblici risultati analoghi, tramite una ricerca autofinanziata: lo screening effettuato allora dal laboratorio Microbe Inotech Laboratories Inc. (St. Louis, Missouri,USA) utilizzando il metodo ELISA, pose in rilievo la presenza di glifosato nei seguenti vaccini:

 

  • MMR II (Merck): vaccino trivalente contro morbillo-parotite-rosolia (2.671 parti per bilione (ppb) di glifosato);

 

  • DTap Adacel (Sanofi Pasteur): vaccino trivalente contro difterite-tetano-pertosse (0.123 ppb di glifosato);

 

  • Influenza Fluvirin (Novartis), antiinfluenzale (0.331 ppb di glifosato);

 

  • HpB Energix-B (Glaxo Smith Kline), contro l’epatite B (0.325 ppb di glifosato);

 

  • Pneumonoccal Vax Polyvalent Pneumovax 23 (Merk), antipneumococcico (0.107 ppb di glifosato);

 

I risultati preliminari allarmanti di analoghe analisi di laboratorio condotte più recentemente in Italia e con metodologie più sofisticate, sono già stati portati alla attenzione delle Autorità competenti dal Presidente del CORVELVA, il Sig. Ferdinando Donolato, il quale  ha depositato  in data 16 agosto 2018 – assistito dai suoi legali – un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma, che sta indagando sulla sicurezza dei farmaci vaccini ed il controllo qualità, già dalla primavera 2017 a seguito di altri esposti redatti e depositati dalla cittadinanza.

Il glifosato – si ricorda – è classificato è dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) come probabile cancerogeno per l’essere umano, e dunque la sua presenza estranea e non segnalata – anche in tracce – non è ammissibile, e porta a tutta una serie di potenziali rischi per la salute.

 

Per quanto riguarda le più recenti sentenze e decisioni prese in Tribunale dai giudici – chiamati a esaminare le controversie sorte all’interno delle famiglie in merito alla opportunità o meno di vaccinare i minori – in proposito si veda l’All. 2 * “Giurisprudenza di merito su contrasto fra i genitori”, presente nella già citata relazione “Triptorelina e

 

disforia di genere Problemi e prospettive in vista della decisione AIFA”[7]. L’orientamento giurisprudenziale al momento pende dalla parte del genitore che vuole procedere alla vaccinazione: talvolta il Giudice ha ammonito l’altro genitore limitando anche la potestà genitoriale in merito alla scelta terapeutica, fino ad arrivare all’affievolimento della sua responsabilità genitoriale in quanto scegliere una sospensione di giudizio od una opposizione alla vaccinazione, viene considerato una possibile violazione degli artt. 330 e 333 del Codice civile, cioè un venir meno ai propri doveri a causa del pregiudizio arrecato al figlio/a, fino a determinare la possibile decadenza della responsabilità genitoriale[8] (appello Tribunale Napoli, decreto 30 agosto 2017).

Nondimeno si osserva che sarebbe interessante studiare o leggere le carte e le memorie difensive agli atti, per comprendere se la notizia di reato sui farmaci vaccini – in merito alla loro produzione e controllo qualità, e dunque sicurezza – sia stata argomentata  dai legali davanti ai giudici che si sono pronunciati sinora. Sembra abbastanza ovvio e naturale che in presenza di ipotesi di reato concernenti farmaci guasti ed imperfetti, e delitti colposi contro la salute pubblica, difficilmente un giudice potrebbe tacere o fingere che la cosa non tocchi la salute del minore chiamato all’appuntamento vaccinale. Un domani si potrebbe scoprire che l’atto sanitario di profilassi, qui discusso (la vaccinazione) così come viene praticato e con la attuale qualità (dubbia, al vaglio della magistratura inquirente) dei vaccini al momento in uso su territorio italiano, comporti più rischi che benefici. Dunque pare del tutto naturale un possibile atteggiamento ispirato alla prassi della norma cautelare, e pare abbastanza ragionevole applicare il principio di precauzione, con proporzionalità. Se un giudice lo facesse non ci sarebbe nulla di strano: anzi, di fronte a notizie di reato ed indagini preliminari penali così gravi come quelle citate, volte ad accertare la contaminazione inorganica in forma di detriti (polveri, micro e nanodimensionate), ed il potenziale rischio che essa pone nei confronti della salute pubblica, meraviglierebbe un atteggiamento poco prudente.

 

Questa lettera è una istanza rivolta al Ministro sulla base del IV comma dell’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana. Lo prevede la Costituzione qualora si rivolgano allo Stato o agli enti ad esso gerarchicamente subordinati, proposte ed iniziative nell’interesse generale.

E che cosa può essere di più generale dell’interesse al rispetto del cosiddetto“ius cogens”, dei diritti naturali propri dell’essere umano affermati dalle Nazioni Unite e dalle carte costituzionali di molti Paesi del mondo: diritti quali quello dell’istruzione, della socializzazione del bambino, e della assenza di discriminazioni di qualunque tipo commesse contro la infanzia, come previsto dal diritto internazionale?

Sono diritti umani e civili propri dello giusnaturalismo, non negoziabili, non subordinabili ed inalienabili, così come quello alla salute, il quale però a sua volta comprende il diritto dell’individuo ad esercitare il consenso libero ed informato rispetto ad un trattamento medico-terapeutico, qualunque esso sia. La compressione di tale diritto da parte del potere dello Stato è consentita solo in casi di stato di necessità ed autentica emergenza sanitaria, ed in tal caso, tale diritto non può mai essere annulato completamente, ma solo compresso temporaneamente.

In ogni caso, è inaccettabile che un diritto primario e costituzionale quale quello alla istruzione sia condizionato e subordinato ad un altro diritto costituzionale, come quello alla salute, declinato in forma vessatoria ed autoritaria da una politica sanitaria che ignora vergognosamente “il principio di precauzione” recepito dal diritto comunitario.

 

  

 

RISPOSTA SCRITTA ENTRO I TERMINI DI LEGGE

Chiediamo con la presente di ricevere sua risposta scritta entro i termini previsti dalla legge, che sono in genere 30 gg dal ricevimento della presente, e di essere aggiornati di ogni Sua iniziativa a tutela di tutti i fanciulli ed adolescenti italiani, a prescindere dal loro profilo sanitario conforme o meno al calendario vaccinale obbligatorio, ed a tutela della responsabilità genitoriale delle famiglie e della identità sessuale naturale dei bambini ed adolescenti, durante il loro sviluppo puberale fisiologico.

 

La salutiamo cordialmente e confidiamo nel suo buon senso e nella Sua sensibilità di cittadino ed uomo al servizio dello Stato,ai massimi livelli dell’esecutivo.

 

data 15/02/2019

 

in fede

 

Fausto Cannuli

Kisayo Tamura