AREA SICUREZZA E VIGILANZA ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 249 del 07/06/2019
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON ZONA RIMOZIONE E DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H LUNGO LA STRADA VICINALE LE BOMBARDE, LA STRADA VICINALE DEL LAZZARETTO E LA STRADA VICINALE LO CAMÌ DEL LAZZARETTO.
IL FUNZIONARIO P.O.
RICHIAMATA:
– la Determinazione rep. n°1279 del 01/06/2018 dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione generale enti locali e finanze – Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari con la quale si è provveduto a regolamentare la circolazione veicolare mediante l’istituzione del senso unico di circolazione – per il periodo intercorrente tra il 4 giugno 2018 e il 16 settembre 2018 – lungo i seguenti tratti di strade: S.V. Le Bombarde, S.V. del Lazzaretto e S.V. Lo Camì del Lazzaretto;
– la Delibera di C.C. n°84 del 20/12/2018, con la quale si è provveduto a classificare come comunale la rete viaria della ex riforma fondiaria ubicata nel territorio comunale di Alghero.
RILEVATO che:
la Strada Vicinale Le Bombarde, la Strada Vicinale del Lazzaretto e la Strada Vicinale Lo
Camì del Lazzaretto sono attualmente regolamentate a doppio senso di circolazione;
la sezione delle stesse è relativamente ridotta e che pertanto la sosta su ambo i lati è incompatibile con le misure minime previste dal D. Lgs. 285/92.
CONSIDERATO che:
– le spiagge che si trovano lungo le predette strade sono nel periodo estivo tradizionalmente meta di villeggianti e turisti che affollano le strutture turistico balneari, determinando un rilevante incremento del traffico e della domanda di sosta;
– la costante presenza di auto in sosta su ambo i lati delle predette strade provoca notevoli disagi ed arreca pregiudizio alla fluidità e sicurezza della circolazione determinando spesso rallentamenti ed intralci alla circolazione avuto particolare riguardo al transito dei veicoli adibiti al servizio di linea per trasporto di persone e ai veicoli chiamati ad eseguire interventi di pubblica necessità sia in tema di soccorso che di vigilanza e sicurezza;
TENUTO CONTO che per i flussi di traffico interessanti i tratti stradali in argomento durante la stagione estiva l’istituzione di un senso unico di marcia sembra essere la soluzione più idonea ed efficace in luogo dell’attuale doppio senso di circolazione;
CHE per garantire adeguate condizioni di sicurezza e fluidità al transito veicolare si rende necessario istituire, altresì, nel periodo compreso tra il 1^ giugno e il 15 settembre di ogni anno solare il divieto di sosta permanente integrato dalla zona rimozione nelle predette arterie.
RICHIAMATO l’art. 18 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019 – Aggiornamento 2019, allegate alla Deliberazione della G.R. n°17/2 del 03/05/2019, a mente del quale “ I Sindaci, per evitare intralci alla circolazione nelle aree di sensibile frequenza turistica stagionale, e per mantenere libera la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza per l’eventuale esodo e per l’intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso, devono adottare apposita ordinanza per regolamentare il traffico e la sosta nelle suddette aree valida per il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo”.
VISTA la nota della Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo – prot. n°0043751 del 17/05/2019 avente ad oggetto “Azioni di Prevenzione del rischio incendi” con la quale si richiede ai comuni costieri di assumere opportune iniziative atte a disciplinare la sosta/parcheggio lungo le strade costiere o in prossimità di spiagge e pinete, al fine di garantire, in emergenza, il regolare flusso della circolazione ed in particolare il transito dei mezzi antincendio, anche di elevato ingombro per il tempestivo arrivo dei soccorsi.
RITENUTO di dover provvedere in merito.
VISTA la Determinazione dirigenziale n°1575 del 24/05/2019 con la quale è stato conferito in capo al sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa all’interno del Servizio Area Sicurezza e Vigilanza con potestà di adottare tutti gli atti di gestione di competenza dirigenziale relativamente ai servizi affidati ed in funzione degli obiettivi assegnati.
VISTO l’art. 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 e successive modifiche ed integrazioni, a mente del quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli Enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
VISTO il disposto dell’articolo 7, comma 1 lettera c) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade ovvero, in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all’articolo 2 e quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima.
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495.
ORDINA
ed istituisce, per i motivi tutti espressi in premessa e qui integralmente richiamati, nel periodo compreso tra il 1^ giugno e il 15 settembre di ogni anno solare, la seguente disciplina della circolazione stradale:
a)
il senso unico di circolazione lungo la:
a) S.V. Le Bombarde secondo il predetto senso di marcia: da SS127bis a S.V. del Lazzaretto;
b) S.V. del Lazzaretto secondo il predetto senso di marcia: da uscita spiaggia delle Bombarde a S.V. Lo Camì del Lazzaretto;
c) S.V. Lo Camì del Lazzaretto secondo il predetto senso di marcia: da S.V. del Lazzaretto a SS127bis;
d) S.V. Lo Camì del Lazzaretto secondo il predetto senso di marcia: da ingresso/uscita spiaggia del Lazzaretto a S.V. Maristella; di talchè sarà percorribile in ambedue i sensi di marcia il tratto intercorrente tra l’ingresso/uscita della spiaggia del Lazzaretto e l’intersezione con la S.V. del Lazzaretto.
b)
il divieto di sosta permanente integrato con la zona rimozione in ambo i lati delle summenzionate carreggiate;
c)
il limite massimo di velocità di 30 km/h lungo le predette carreggiate;
d)
l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza nella Strada Vicinale del Lazzaretto all’intersezione con la S.V. Lo Camì del Lazzaretto (Figura II 37 – Art. 107)
DISPONE
altresì l’installazione del segnale PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (Figura II 39 – Art. 108 del D.P.R. 16/12/1992, n°495) sulla Strada Vicinale del Lazzaretto nel tratto prossimo all’immissione con la Strada Vicinale Lo Camì del Lazzaretto.
La presente ordinanza sarà efficace a far data dalla effettiva installazione della relativa segnaletica.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed agli Ufficiali, Funzionari e Agenti < che ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n°285 esplicano compiti di polizia stradale > di farla rispettare.
I contravventori saranno puniti a termine di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari entro 60 (sessanta) giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; termini questi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge e che, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, di chi ha interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.


