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Ordinanza del Sindaco N. 8 del 19/02/2019

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C O M U N E D I O L B I A

ORDINANZA N° 8 DEL 19/02/2019

OGGETTO: divieto di utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata presso la subfrazione di Battista

Olbia.

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 15/02/2019 con prot. 19882 del 18.02.2019

dall’Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia con la quale si evidenzia che dagli esiti effettuati

dall’ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 13.02.2019 nel punto di consegna, SSR47510 –

R.N. Cont. Fraz. Battista – Olbia emerge la NON rispondenza delle acque per superamento dei

parametri di COLIFORMI TOTALI ed ESCHERICHIA COLI;

CONSIDERATO altresì che dalla suddetta nota si evince che le acque di cui trattasi devono ritenersi

non idonee per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti se non previa, prolungata bollitura

(provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgsl. 31/01);

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica;

VISTO l’Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal

Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l’art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

VISTE le vigenti leggi in materia;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

1. il divieto dell’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nella località Battista in Olbia in quanto

la stessa deve ritenersi non idonea per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti se non

previa, prolungata bollitura (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai

sensi del D.Lgsl. 31/01);

2. Il suddetto divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell’avvenuto

ripristino delle condizioni di conformità dell’acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

Ordinanza del Sindaco N. 8 del 19/02/2019

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– Al Comando di Polizia Municipale;

– Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;

– All’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;

– Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;

– Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente;

– All’Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo

Pretorio on line.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione

del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente.

Olbia,

IL SINDACO

Settimo Nizzi

Atto firmato digitalmente

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