Ordinanza del Sindaco N. 8 del 19/02/2019
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C O M U N E D I O L B I A
ORDINANZA N° 8 DEL 19/02/2019
OGGETTO: divieto di utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata presso la subfrazione di Battista
Olbia.
IL SINDACO
PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 15/02/2019 con prot. 19882 del 18.02.2019
dall’Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia con la quale si evidenzia che dagli esiti effettuati
dall’ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 13.02.2019 nel punto di consegna, SSR47510 –
R.N. Cont. Fraz. Battista – Olbia emerge la NON rispondenza delle acque per superamento dei
parametri di COLIFORMI TOTALI ed ESCHERICHIA COLI;
CONSIDERATO altresì che dalla suddetta nota si evince che le acque di cui trattasi devono ritenersi
non idonee per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti se non previa, prolungata bollitura
(provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgsl. 31/01);
VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica;
VISTO l’Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
VISTO l’art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.
VISTE le vigenti leggi in materia;
Tutto ciò premesso:
ORDINA
1. il divieto dell’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nella località Battista in Olbia in quanto
la stessa deve ritenersi non idonea per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti se non
previa, prolungata bollitura (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai
sensi del D.Lgsl. 31/01);
2. Il suddetto divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell’avvenuto
ripristino delle condizioni di conformità dell’acqua erogata ai parametri di legge;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:
Ordinanza del Sindaco N. 8 del 19/02/2019
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– Al Comando di Polizia Municipale;
– Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
– All’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
– Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
– Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente;
– All’Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo
Pretorio on line.
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente.
Olbia,
IL SINDACO
Settimo Nizzi
Atto firmato digitalmente