CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari
SINDACO
ORDINANZA SINDACALE
N. 17 del 22/05/2019
OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO ITINERANTE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER
ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE SPORTIVA DELLA COPPA ITALIA DI BEACH SOCCER 2019 DAL
GIORNO 22 MAGGIO AL GIORNO 26 MAGGIO 2019 NEL TRATTO DI SPIAGGIA DEL LIDO
DI SAN GIOVANNI AD ALGHERO
IL SINDACO
VISTA la pratica SUAPE riguardante la manifestazione sportiva della Coppa Italia di Beach Soccer
2019, che si svolgerà dal giorno 22 Maggio al giorno 26 Maggio 2019 (il 22 Maggio dalle ore 14:00
alle ore 20:00, dal giorno 23 al giorno 25 dalle ore 10:00 alle ore 20:00, e il giorno 26 Maggio dalle
ore 9:00 alle ore 19:00) nel tratto di spiaggia del Lido di San Giovanni ad Alghero;
VISTO il programma della manifestazione che prevede l’allestimento di una struttura sportiva
temporanea dove avverranno le partite di calcio e le attività connesse alla manifestazione stessa;
PRESO ATTO delle indicazioni ricevute durante la riunione della Commissione Comunale di
Vigilanza del 21.05.2019;
VISTO il verbale odierno della Commissione Comunale di Vigilanza;
TENUTO CONTO che tali manifestazioni richiameranno una moltitudine di persone e che
quest’ultime acquisteranno bevande per il consumo in strada e nell’arenile;
VISTA la planimetria allegata che individua l’area oggetto di applicazione dell’ordinanza;
RILEVATO che appare opportuno introdurre ulteriori accorgimenti per garantire la sicurezza e
tutela delle persone all’interno e all’esterno dell’area dove verrà svolta la manifestazione;
CONSIDERATO che, bottiglie, bicchieri, oggetti in vetro e lattine abbandonati in strada e/o portati
all’interno dell’impianto sportivo o nell’arenile circostante, in caso di rottura, rappresentano un
pericolo per la pubblica incolumità;
VISTE le caratteristiche del luogo dove si svolge la manifestazione, consistente in un tratto di
arenile approntato per lo svolgimento della competizione sportiva;
RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi
pericolosi per l’incolumità di chi vorrà partecipare alla manifestazione, vietando nell’area interessata
dall’evento, il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi
tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali
in sede fissa e delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione
esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;
VISTO il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell’interno che, ai fini della tutela
dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo
del 18 agosto 2000, n.267, prevede l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni
urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche all’abuso di
alcool;
VISTA la L.R. 18.05.2006 n. 5 e ss.mm.ii.. che, all’art. 15, comma 16 recita: “possono essere
stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio del commercio su area pubblica per motivi di viabilità, di
carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse”;
VISTO la legge 25 agosto 1991 n. 287;
VISTO l’art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
VISTO l’art. 54, comma 2 del D. Lgs. N. 267 del 18.02.2000;
VISTA l’art. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003
ORDINA
per ragioni di sicurezza pubblica nell’area del littorale denominato Lido di San Giovanni,
interessato dalla manifestazione, e nella area individuata nella planimetria allegata, nei giorni dal
22 Maggio alla fine della manifestazione il 26 Maggio 2019, ogni giorno nelle ore della
manifestazione di seguito indicate:
il 22 Maggio dalle ore 14:00 alle ore 20:00, dal giorno 23 al giorno 25 Maggio dalle ore 10:00 alle
ore 20:00, e il giorno 26 Maggio dalle ore 9:00 alle ore 19:00
E’ VIETATO
all’interno delle località soprindicate, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica:
il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine a tutti i titolari
di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai
titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali: “la somministrazione e la
vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori
di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di
plastica o di carta”.
E’ vietata altresì l’introduzione di bottiglie di vetro ed di lattine dentro e fuori gli impianti sportivi e
nell’arenile circostante oggetto della manifestazione sportiva.
Ai sensi dell’art.8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii., l’Amministrazione, essendo
prevedibile la notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di
informazione, provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa,
pubblicazione sul sito web e avviso agli esercenti.
AVVERTE
che l’ inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai
sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione
della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei
confronti di tutti gli esercenti commerciali, a disporre la sospensione dell’attività per un periodo di
tempo compreso tra 7 e 15 giorni.
ll presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed è
immediatamente esecutivo.
Copia della presente viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall’art. 54 comma 4 del
D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Gli agenti della Polizia Locale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la
presente Ordinanza.
Ai sensi dell’art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:
– al Prefetto della Provincia di Sassari entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo pretorio della presente;
– al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della
presente,
– Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data
di pubblicazione all’albo pretorio della presente
Si invia tramite posta elettronica certificata a:
Commissariato della Polizia di Stato di Alghero;
Comando Compagnia Carabinieri di Alghero;
Comando Stazione Carabinieri di Alghero;
Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero
Comando sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Alghero
Ufficio circondariale marittimo di Alghero – Guardia Costiera –
Comando di Polizia Locale
Polizia di Stato – [email protected];
Prefettura – [email protected];
Albo pretorio
Settore Ambiente
Capo di gabinetto del Sindaco
Ufficio stampa del Sindaco
Sindaco
BRUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio
Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi