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CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 17 del 22/05/2019

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO ITINERANTE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER

ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA

MANIFESTAZIONE SPORTIVA DELLA COPPA ITALIA DI BEACH SOCCER 2019 DAL

GIORNO 22 MAGGIO AL GIORNO 26 MAGGIO 2019 NEL TRATTO DI SPIAGGIA DEL LIDO

DI SAN GIOVANNI AD ALGHERO

IL SINDACO

VISTA la pratica SUAPE riguardante la manifestazione sportiva della Coppa Italia di Beach Soccer

2019, che si svolgerà dal giorno 22 Maggio al giorno 26 Maggio 2019 (il 22 Maggio dalle ore 14:00

alle ore 20:00, dal giorno 23 al giorno 25 dalle ore 10:00 alle ore 20:00, e il giorno 26 Maggio dalle

ore 9:00 alle ore 19:00) nel tratto di spiaggia del Lido di San Giovanni ad Alghero;

VISTO il programma della manifestazione che prevede l’allestimento di una struttura sportiva

temporanea dove avverranno le partite di calcio e le attività connesse alla manifestazione stessa;

PRESO ATTO delle indicazioni ricevute durante la riunione della Commissione Comunale di

Vigilanza del 21.05.2019;

VISTO il verbale odierno della Commissione Comunale di Vigilanza;

TENUTO CONTO che tali manifestazioni richiameranno una moltitudine di persone e che

quest’ultime acquisteranno bevande per il consumo in strada e nell’arenile;

VISTA la planimetria allegata che individua l’area oggetto di applicazione dell’ordinanza;

RILEVATO che appare opportuno introdurre ulteriori accorgimenti per garantire la sicurezza e

tutela delle persone all’interno e all’esterno dell’area dove verrà svolta la manifestazione;

CONSIDERATO che, bottiglie, bicchieri, oggetti in vetro e lattine abbandonati in strada e/o portati

all’interno dell’impianto sportivo o nell’arenile circostante, in caso di rottura, rappresentano un

pericolo per la pubblica incolumità;

VISTE le caratteristiche del luogo dove si svolge la manifestazione, consistente in un tratto di

arenile approntato per lo svolgimento della competizione sportiva;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi

pericolosi per l’incolumità di chi vorrà partecipare alla manifestazione, vietando nell’area interessata

dall’evento, il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi

tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali

in sede fissa e delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione

esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

VISTO il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell’interno che, ai fini della tutela

dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo

del 18 agosto 2000, n.267, prevede l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni

urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche all’abuso di

alcool;

VISTA la L.R. 18.05.2006 n. 5 e ss.mm.ii.. che, all’art. 15, comma 16 recita: “possono essere

stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio del commercio su area pubblica per motivi di viabilità, di

carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse”;

VISTO la legge 25 agosto 1991 n. 287;

VISTO l’art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

VISTO l’art. 54, comma 2 del D. Lgs. N. 267 del 18.02.2000;

VISTA l’art. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003

ORDINA

per ragioni di sicurezza pubblica nell’area del littorale denominato Lido di San Giovanni,

interessato dalla manifestazione, e nella area individuata nella planimetria allegata, nei giorni dal

22 Maggio alla fine della manifestazione il 26 Maggio 2019, ogni giorno nelle ore della

manifestazione di seguito indicate:

il 22 Maggio dalle ore 14:00 alle ore 20:00, dal giorno 23 al giorno 25 Maggio dalle ore 10:00 alle

ore 20:00, e il giorno 26 Maggio dalle ore 9:00 alle ore 19:00

E’ VIETATO

all’interno delle località soprindicate, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica:

il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine a tutti i titolari

di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai

titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali: “la somministrazione e la

vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori

di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di

plastica o di carta”.

E’ vietata altresì l’introduzione di bottiglie di vetro ed di lattine dentro e fuori gli impianti sportivi e

nell’arenile circostante oggetto della manifestazione sportiva.

Ai sensi dell’art.8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii., l’Amministrazione, essendo

prevedibile la notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di

informazione, provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa,

pubblicazione sul sito web e avviso agli esercenti.

AVVERTE

che l’ inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai

sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., con la sanzione

amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione

della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei

confronti di tutti gli esercenti commerciali, a disporre la sospensione dell’attività per un periodo di

tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

ll presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed è

immediatamente esecutivo.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall’art. 54 comma 4 del

D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Gli agenti della Polizia Locale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la

presente Ordinanza.

Ai sensi dell’art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:

– al Prefetto della Provincia di Sassari entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione

all’albo pretorio della presente;

– al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della

presente,

– Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data

di pubblicazione all’albo pretorio della presente

Si invia tramite posta elettronica certificata a:

Commissariato della Polizia di Stato di Alghero;

Comando Compagnia Carabinieri di Alghero;

Comando Stazione Carabinieri di Alghero;

Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero

Comando sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Alghero

Ufficio circondariale marittimo di Alghero – Guardia Costiera –

Comando di Polizia Locale

Polizia di Stato – [email protected];

Prefettura – [email protected];

Albo pretorio

Settore Ambiente

Capo di gabinetto del Sindaco

Ufficio stampa del Sindaco

Sindaco

BRUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità

di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

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