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Ordinanza n° 2 del 21/03/2020

Obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovare esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 

Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e, comunque, percorrendo il più breve tragitto dalla propria residenza, domicilio o dimora;

Le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, generi alimentari e market, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, saranno chiuse la domenica;  resteranno aperte le edicole.  

Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.C.P.M. 11 marzo 2020, e hanno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto);

È consentito spostarsi dalla propria residenza, dimora o domicilio per consentire agli animali domestici l’espletamento dei loro bisogni fisiologici ma solo per un breve periodo di tempo; gli spostamenti dovranno avvenire nelle immediate vicinanze della propria residenza, dimora o domicilio e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,0 metri e senza creare assembramenti;

Negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:

 spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;

 nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;

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